Banda Città di Cesena
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La Storia

Raffaella Benini - La Banda di Cesena nel XIX secolo
GLI ESORDI

"Li Sonatori della Città di Cesena, che la Santità Vostra degnò di far sussistere in Banda Militare della Provincia sotto la giurisdizione di questo Governatore […], vennero tutti privati de' rispettivi Strumenti, che avevano nella Banda del soppresso Battaglione, e fu fatto intendere a Giuseppe Aldini, che serve questo pubblico di Trombetta da venti e più anni, e che per undici Anni è stato loro Direttore senza la minima contraddizione nella Banda suddetta, che non si gradiva dal Magistrato fosse nella ridetta Banda della Provincia [...]".

     Sul finire del XVIII secolo le tracce che documentano la presenza di una formazione bandistica cesenate sono rappresentate da questa lettera datata 1796: i bandisti, allorché la banda militare si accingeva ad essere tramutata in banda della Provincia, lamentavano lo scontro con il magistrato Scipione Fantaguzzi, e li aveva privati dei loro strumenti e si era mostrato contrario all'allora direttore, Giuseppe Aldini. Simili controversie non compromettevano la sopravvivenza della Banda, proprio in quegli anni chiamata ad assolvere le molteplici funzioni celebrative - di tipo religioso, militare o civile - o culturali e ricreative innescate dalla Rivoluzione francese.

LA SUCCESSIONE DEI DIRETTORI
La storia delle bande a Cesena cominciava quindi nel nome di Giuseppe Aldini. che, in una lettera del 1772 indirizzata al coevo maestro di Cappella, si finiva "giovane incamminato nell'esercizio di suonare la tromba, che chiede e autorità municipali di poter effettuare a pagamento delle lezioni con il maestro di Cappella [ ]". Aldini apparteneva al novero dei direttori-strumentisti, poiché nel 1775 era assunto quale prima trombetta del Comune (al posto di Sebastiano Collinelli, messo a riposo per anzianità), incarico conservato sino all' 11 marzo 1799, quando si dedicava alla più remunerativa occupazione di Ricettore ai Dazi consumo". Negli anni immediatamente seguenti anche il sodalizio cesenatese, al pari degli altri istituti bandistici italiani, subì le vicende alterne di scioglimenti e ricostituzioni: una prima ufficiale soppressione, decisa dal Comune, avvenne nel 1801, e una altrettanto ufficiale ricostruzione risaliva agli anni Venti del secolo: al di fuori tuttavia dell'ufficialità, l'attività bandistica restò vitale nella pratica quotidiana. Il protagonista di questa seconda rinascita fu Luigi Teodorani, ricordato in una delibera consigliare del 3 dicembre 1824, con la quale il Comune respingeva la richiesta del "Capo Banda" Luigi Teodorani di procurare "dei Cappelli nuovi inerenti all'Uniforme da Gala che i bandisti indossavano nelle pubbliche Funzioni". La tendenza a privilegiare affermati strumentisti cui affidare la direzione del complesso si confermava anche nel caso di Giacomo Casacci, successore del Teodorani, assunto in base alla sua "fama" artistica indiscussa e chiamato ad assolvere non solo mansioni direttive, ma pure didattiche. Un'istanza rivolta al Comune dai "Bandisti e filarmonici di questa Città" iscritta nel 1839 fra gli atti del consiglio comunale - chiedeva infatti di conferire "al Signor Giacomo Casacci Professore di corno, ed Egregio Suonatore di altri Strumenti Musici, una Pensione annua per la sua permanenza in Cesena all'oggetto d'istruire la Gioventù studiosa nell'arte del suono". La richiesta venne accolta e fu definita una sovvenzione per la durata di tre anni, che istituiva la scuola di strumenti a ottone di Casacci, assegnandogli l'istruzione e la direzione dei bandisti. Negli anni Quaranta il Casacci passava il testimone alla prima tromba dell'orchestra cittadina, Angelo Turci, cui spettava la direzione della Banda affiancato dal Capo Banda Giovanni Teodorani. Questo quadro direttivo veniva sancito ufficialmente nel 1856 da un apposito concorso bandito dal Comune. La direzione di Angelo Turci durò almeno sino al 1869; il suo successore Giuseppe Aducco (Cesena, 1834-1893), legava anche la Banda cesenate al mondo delle bande militari. Il curriculum del nuovo maestro infatti - non soltanto direttore della Banda cittadina, ma pure responsabile degli spettacoli al Teatro comunale e docente alla scuola di musica con la qualifica di violinista, clarinettista, compositore e maestro di banda - aveva una qualità professionale maturata presumibilmente all'interno dell'esercito, dove militava per 22 anni (Reggimento dei Lancieri di Alessandria, Reggimento dei Cavalleggeri di Lodi). A chiudere la teoria dei direttori ottocenteschi fu Giuseppe Carloni, insegnante pure di pianoforte alla scuola di musica.

1846: ANNO DEL REGOLAMENTO E DELL'AMPLIAMENTO DELL'ORGANICO
Le prime notizie riguardanti l'organico della Banda di Cesena risalgono al 1846: in occasione della stagione inaugurale del nuovo Teatro, il Bonci, fu redatto un Elenco dei bandisti in n.18  (19 con il direttore). Nello stesso anno venne emanato il Regolamento della Banda Comunale di Cesena, presumibilmente il primo approvato dalla magistratura il 27 novembre. In calce al Regolamento figurava l'elenco dei bandisti e del consiglio amministrativo della Banda per un totale di 29 componenti, compreso il direttore Angelo Turci. L'elenco purtroppo non precisa l'organico strumentale, né indica la professione dei singoli componenti, che possiamo ipotizzare appartenenti in gran parte al ceto artigianale e alle classi medio-basse della popolazione. Il Regolamento definiva, secondo la consuetudine dell'epoca, diritti (per primo quello di eleggere il consiglio d'amministrazione del complesso, Art. 1) e doveri dei bandisti, nonché le mansioni dei singoli membri del direttivo (Art. 3). Al direttore spettava "istruire i bandisti, tradurre e comporre pezzi di musica. assegnare a ciascuno il posto [... ] ordinare e dirigere le prove tanto parziali che complessive"; il capo-banda invece doveva "stabilire i contratti, e le spese da sostenersi colla cassa comune [...] sorvegliare tutto il Corpo Bandistico. ed il retto andamento di esso sotto ogni rapporto"; quindi l'ispettore che doveva "presiedere sempre agli esercizi o prove, notando l'intervento, e la mancanza dei bandisti, lo studio e il profitto, non che l'andamento di ogni operazione" il cassiere svolgeva funzioni di amministrazione contabile ed aveva l'obbligo di rendere conto trimestralmente al direttore, al capo-banda e all'ispettore. I vicedirettore e vice-capobanda assumevano le funzioni in assenza o impedimento dei titolari. Severe norme regolavano l'ammissione (che prevedeva un anno di "alunnato", solo nel secondo semestre con compenso, "il soldo", dimezzato) e coloro che ne facevano richiesta erano "scelti dal Corpo a maggioranza di voti" (Art. 6). I bandisti venivano remunerati ogni tre mesi, in base alle disposizioni del direttore.

LA BANDA E IL SUO RAPPORTO CON LE ALTRE ISTITUZIONI MUSICALI CESENATI DELL'OTTOCENTO
All'inizio del XIX secolo Cesena salutava la nascita contemporanea di due importanti istituzioni musicali: la Scuola di musica comunale (antesignana dell'odierno istituto di cultura musicale comunale "Arcangelo Corelli") nel 1806 e la Società Filarmonica istituzioni che giungevano a completare un orizzonte in cui già operavano il Teatro e la Cappella musicale. E come accadeva soprattutto nei centri di provincia, la Banda interagiva intensamente con tali istituzioni. Gli elenchi degli strumentisti ingaggiati per l'orchestra cittadina, contemplano nomi di membri della Banda spesso occupati anche come insegnanti nella Scuola di musica; inoltre la "buona pratica di polistrumentismo consentiva l'inserimento in orchestra da parte dei bandisti non solo tra gli ottoni e i legni, ma anche come violini di fila". I casi più significativi riguardavano gli stessi maestri della Banda, figure rappresentative di quel musicista tuttofare assunto nei piccoli centri per risolvere i nodi nevralgici dell'intero sistema musicale (teatro, scuola, chiesa, banda): così Luigi Teodorani fu per molti anni impiegato stabilmente nell'orchestra comunale; e il già citato Giuseppe Aducco ricoprì anche il ruolo di direttore e primo violino dell'orchestra. Nel 1878, morto Giovanni Teodorani (che era anche capobanda), Giuseppe Aducco gli succedette nell'insegnamento di clarino e legni alla scuola musicale. La sinergia e l'interscambio fra banda, orchestra e scuola di musica è comprovata anche da altri documenti ritrovati nell'archivio dell'istituto "Corelli". Fra i "Doveri degli alunni" compare infatti l'articolo: "Tutti gli Alunni giudicati idonei a prestare l'operato nell'Orchestra del Teatro Comunale saranno obbligati di farlo gratuitamente pel corso di due anni". L'elenco di "tutti gli allievi della Scuola degli strumenti d'ottone diretta dal M° Domenico Masacci (allievo del prof. Giacomo Casacci) dal 1862 a tutto il 1898", specificando con un asterisco che solo alcuni di tali allievi "non hanno fatto parte della Banda", né dell'orchestra, conferma un utilizzo dei giovani studenti all'interno di entrambi organismi. La lista "degli alunni che hanno fatto parte delle Orchestre e delle Bande Musicali licenziati da queste Scuole Comunali di Musica riaperte l' anno 1883", riporta poi dodici nomi impegnati contemporaneamente in banda e in orchestra. Molteplici erano poi i casi di bandisti e studenti di musica che inoltrarono richieste supplichevoli per avere la possibilità di "esercitarsi in piena orchestra", oppure casi di bandisti e orchestrali che richiedevano di perfezionarsi alla Scuola di musica comunale. Le sinergie individuali non potevano poi che essere specchio di coinvolgimenti collettivi: la Banda infatti saliva non di rado il palcoscenico del Teatro. non solo per le rappresentazioni liriche che ne prevedevano l' utilizzo ma anche per intrattenere il pubblico negli intermezzi degli stessi spettacoli, o, più in generale, in occasione di celebrazioni legate alla vita politica o sociale dell'epoca. In occasione delle due stagioni d'opera (in concomitanza con il carnevale e per la fiera d'Assegna, dalla metà d'agosto a settembre), "in molti avvisi teatrali veniva dato grande rilievo all'effettuazione, dopo la rappresentazione, di una tombola con relativi premi in danaro" seguita solitamente da un concerto bandistico. Il corpo municipale interveniva inoltre durante la Fiera di San Martino, in ottobre, ed era coinvolto, al pari dell'orchestra, nelle feste da ballo e nei veglioni, che si svolgevano anche nel Teatro. L'intervento della Banda cittadina era poi fondamentale nell'ambito delle celebrazioni patriottiche, civili e religiose. Né la Banda mancava di rispondere ad associazioni e istituzioni private che ne richiedevano la presenza in occasione di eventi della vita pubblica e culturale.

IL REPERTORIO
L'Istituto di Cultura Musicale "Arcangelo Corelli" del Comune di Cesena conserva un prezioso fondo di manoscritti bandistici databili a partire dal 1860 circa. Una fonte che consente di ricostruire direttamente il repertorio della Banda, altrimenti sporadicamente ricordato - e solo negli ultimi anni del secolo - dai rari manifesti e programmi concertistici o teatrali, dai periodici locali o dalle cronache dell'epoca.La consultazione di tali manoscritti ha consentito di comporre la seguente tabella descrittiva, riferita esclusivamente ai titoli ottocenteschi. Ancora in conformità al costume, le scelte della Banda nel settore lirico dipendevano dagli allestimenti operistici programmati nel Teatro comunale, riprendendo i lavori graditi al pubblico cesenate, in immediata successione alle rappresentazioni. Dal computo dei brani scritti dai vari direttori per la compagine cesenate, i più numerosi sono quelli di G. Aducco (7), quindi quelli di A. Turci (1, con 12 marce), seguiti da G. Carloni (1). Da notare la presenza di 6 brani bandistici di Giuseppe Castagnoli e fra le trascrizioni d'opera l'assoluta preminenza del nome di Giuseppe Verdi (12 presenze contro 3 di Bellini, 2 di Rossini e 1 di Donizetti).
Appendice

I. REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' FILARMONICA - REGNO D'ITALIA



Dipartimento del Rubicone - Distretto Il di Cesena
Cesena 4 settembre 1807
Il Vice - Prefetto

Conosciuta la necessità di provvedere con uno stabile Regolamento alla indennità e competenza de' Professori di Musica, che debbono d'or'innanzi agire in questa Comune di Cesena: Sentita l'autorità superiore, e specialmente facoltizzato con Dispaccio del Sig. Consigliere di Stato Prefetto di Dipartimento I. Settembre corrente Num. 93 10. Sezione Il. Ordina, e decide:

DELLA SOCIETA' FILARMONICA

I. E' costituita nella Comune di Cesena una Società filarmonica per le Musiche, la quale avrà solo il diritto d'intervenire alle funzioni, rimanendo proibitivo l'erigersene altre sotto qualunque titolo, modificazione, o pretesto.
II. IL questa composta de' Professori di Musica tanto vocale, che istrumentale, e sarà sotto la dipendenza e direzione del Maestro di Cappella della Comune legalmente nominato, e riconosciuto.
III. E' facoltativo a chiunque l'entrare nella riferita Società filarmonica purché venga approvato coi modi seguenti.
IV. Tutti i Cantori, e Suonatori stabiliti nella Comune, che vorranno impiegarsi nelle musiche presenteranno istanza per iscritto alla Vice-Prefettura per essere ammessi all'esame, ed accettati nella Società filarmonica.
V. Il Vice-Prefetto, in concorso di un'Individuo del Comune da elegersi da lui, e di uno de' Canonici del Capitolo da proporsi dall'Ordinario, fa assoggettare il ricorrente mediante il Maestro di Cappella, ed un Professore di canto, o dell'istrumento che si suona dallo stesso, all'opportuno esperimento, e dietro il loro voto la Commissione accetta, o ricusa la domanda.
VI. Seguito l'Esame, ed accettato il petente, viene munito di una patente da rilasciarsi dalla Vice-Prefettura, secondo la Modula superiormente approvata, esistente ne' suoi registri.
VII. La Società filarmonica è specialmente sorvegliata dal Canonico, di cui all'articolo V. il quale agisce ancora come Delegato Politico in tutti gli oggetti relativi.
VIII. Qualunque Professore volesse abbandonare il Servizio nella Musiche sarà tenuto a farne rinunzia in iscritto al Delegato politico.
IX. I Posti che verranno a ciascun Professore stabiliti, e saranno espressi nelle rispettive patenti sono immutabili.
X. Gli avanzamenti di posto si fanno in ragione composta di merito e di anzianità, e grado per grado, dalla Commissione indicata al Paragrafo V. sopra rapporto del Delegato, il quale sentirà il parere del Maestro di Cappella.
XI. A tutte le Musiche ecclesiastiche che si fanno in questa Comune senz'alcuna eccezione sarà invitata l'intera Società Filarmonica.
XII. Eè facoltativo di qelli che fanno le Feste l'aggiungere Professori forestieri di canto o di suono alla società filarmonica della Città. In questo caso il Maestro di Cappella destinerà ai medesimi il posto conveniente al loro merito.
XIII. Nessun dilettante, o professore può essere ammesso in Orchestra senza intelligenza del Maestro di Capella e del Delegato Politico.
XIV. Il Maestro di Cappella o il professore che dopo di aver prestato un lungo servizio nella Società filarmonica si rendessero inabili per età, o per cronica malattia a sostenere le fatiche del loro rispettivo Impiego dietro rapporto del Delegato, ed approvazione della Commissione sono giubilati

DEL MAESTRO
XV. Il Maestro di Cappella, dopo di aver fissata la Musica con quelli che l'avranno chiesta dovrà fare invitare tutti i professori per mezzo di un bidello che verrà pagato colla cassa della Società e che avrà anche il peso di andare a riscuotere l'importo delle Musica sotto gli ordini del Cassiere.
XVI. E' obbligo del Maestro di fare ed aver pronte tutte le composizioni di Musica vocale, che accorreranno pel servizio delle funzioni ecclesiastiche.
XVII. E', inoltre tenuto ad intervenire personalmente ad ogni Musica e prestarsi con impegno, perché tutto proceda con ordine, regolarità e buona disciplina.
XVIII. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento da riconoscersi dal Delegato, potrà farsi rimpiazzare da quella persona, che troverà capace, approvata che sia dal Delegato medesimo.

DEI PROFESSORI
XIX. Ogni professore dovrà essere subordinato al Maestro di Cappella ed obbedirlo in tutto ciò che riguarda la esecuzione del rispettivo incombente.
XX Dovrà inoltre ciascun Professore intervenire in persona ad ogni Musica, a cui sarà stato invitato, e in caso di malattia o di assoluta impotenza, dovrà appena ricevuto l'invito, prevenirne opportunamente il Maestro per le debite avvertenze e misure.
XXI. I Professori sono obbligati di recarsi a tutte quelle prove, che il Maestro giudicherà necessarie alla migliore esecuzione de' pezzi Musicali.

DEL CASSIERE
XXII. La Società filarmonica sotto la presidenza del Delegato Politico nominerà nel suo seno a pluralità di Voti un idoneo Cassiere, o Depositario da approvarsi dal Delegato.
XXIII. Il Cassiere è obbligato di tenere due libri, uno di entrata, e l'altro di uscita.
XXIV. Il Cassiere, giusta gli ordini del Delegato distribuisce gli'Introiti ai Professori appena incassati, a norma del grado o stipendio fissato a ciascuno.
XXV. Alla fine dell'Anno rende conto al Delegato Politico della sua amministrazione, e questi ne fa parte in opportuna sessione alla Società filarmonica.

DEGLI STIPENDI
XXVI. Il Delegato Politico, sentito il Maestro di Cappella, e conosciute le costumanze vigenti propone all'approvazione della Vice-Prefettura diverse tabelle d'Indennizzi proporzionati ai posti, ed alle varie qualità della funzioni.
XXVII. Nè il Maestro, nè i Professori potranno arbitrariamente alterare le suddette, e poiché saranno state approvate coi modi dell'Articolo V. e solamente ove di seguito si trovassero mal proporzionate si potranno sopra ricorso degl' interessati riformare

DELL 'ASSENZA
XXVIII. Il maestro, o Professore, che mancasse d'intervenire alle musiche è soggetto ad una multa.
XXXIX. . Il Maestro, o Professore, che giustifichi a tempo l'assenza col titolo di Malattia è ritenuto come presente.
XXX.  Il Maestro, che manchi personalmente senza il titolo suddetto perde la metà del suo emolumento, poiché l'altra metà gli viene accordata per la somministrazione che è tenuto di fare in ogni modo della Musica occorrevole.
XXXI. Il Professore mancante come sopra perde l'intero assegnamento.
XXXII. Il Maestro, o Professore rilevato mancante, o senza pervenire in tempo dell'assenza o per mal talento, puntiglio, e negligenza oltre a quanto è fissato negli Art. XXX. XXXI. perde in oltre la metà di più del suo assegnamento.
XXXIII. Nè il Maestro nè i Professori possono allontanarsi dalla Comune senza permesso. Nessuna licenza può derogare ai Paragrafi XXX. XXXI.
XXXIV. Le multe rimangono in deposito presso il Cassiere da impiegarsi per fare l'annua festa di S. Cecilia.

DELL' ORCHESTRA DEL TEATRO
XXXV. I Professori della Società filarmonica avranno d'or'innanzi il diritto prelativo d'intervenire agli spettacoli Teatrali, e saranno di concerto con la Direzione del Teatro fissati gl'indennizzi a ciascuno competenti, e le regole e provvidenze da osservarsi sulle massime nella presente emanate.
XXXVI. Per questi oggetti la Direzione Teatrale verrà ritenuta rivestita delle incombenze assegnate in questa al Delegato politico per le Musiche ecclesiastiche.

BRIGHENTI              
Il Segretario della Vice-Prefettura
Zefirino Re.
Dalla Stamperia Dipartimentale Roveri, e Casali.



2. REGOLAMENTO DELLA BANDA COMUNALE DI CESENA

approvato dall'Ill.ma Magistratura
Lì 27 novembre 1846
Cesena presso Biasini e Soci


REGOLAMENTO
per
Banda comunale nella Città di Cesena

TITOLO l.
Sistemazione del Corpo

1. . Il numero dei bandisti viene fissato a trentadue individui compreso l'Avvisatore, il di cui ufficio resta spiegato dalla qualifica stessa.
2. Questi adunati eleggeranno sempre per iscrutinio segreto, ed a maggioranza di voti sei individui del Corpo stesso, i quali come Capi formano il Consiglio di Amministrazione, e di Disciplina. Avrà il primo di Essi il titolo di Direttore, il secondo di Banda ed Economo, il sesto di Cassiere. La durata di tali cariche è di un biennio, al cessare del quale dovrà divenirsi a nuove nomine. Potranno essere conferinati quelli del biennio antecedente previa però, rispetto al Direttore, e Capo Banda, l'approvazione della Sacra Congregazione degli Studi
3. Le attribuzioni che si accordano al Direttore consistono nell'istruire i bandisti, tradur- re e comporre pezzi di musica, assegnare a ciascuno il posto a termini dell'Art. 14. ordinare e dirigere le prove tanto parziali che complessive. In concorso del Capo Banda stabilirà i contratti, e le spese da sostenersi colla cassa comune. Il Capo Banda sorveglierà tutto il Corpo Bandistico, ed il retto andamento di esso sotto ogni rapporto. L'Ispettore dovrà presiedere sempre agli esercizj o prove, notando l'intervento, e la mancanza dei bandisti, lo studio ed il profitto, non che l'andamento di ogni operazione. Alla fine d'ogni trimestre verificherà il conto a cassa, i riparti, le ritenzioni, tenendo riscontro di tutto. Il Cassiere dovrà dare esatto conto dell'amministrazione al Capo Banda, al Direttore, ed Ispettore in ogni trimestre, ed il riparto dei proventi trimestrali sarà eseguito dal Direttore dietro gli annotamenti fatti dall'Ispettore. Il Vice-Direttore, ed il Vice-Capo Banda ed Economo assumeranno le relative attribuzioni in caso di malattia, assenza, o di qualunque altro legittimo impedimento dei Titolari.
4. La Società dei bandisti si riunirà d'ordinario tre volte in ogni Anno per trattare, e discutere gli amari che riguardano il Corpo medesimo. Si radunerà poi straordinariamente ogni qual volta lo esigga il bisogno con avviso da farsi dal Direttore a ciascun individuo, previo l'assenso dell'Autorità Governativa che ha diritto d'assistervi, quando lo creda espediente, anche per mezzo di un Rappresentante.
5. Niuna risoluzione del Corpo Bandistico avrà forza definitiva se non sarà intervenuta la metà degl'lndividui che lo compongono, e non sarà stata addottata dalla maggioranza di coti.


TITOLO Il.
Ammissione al Corpo, ed abbandono

6. Gli Individui che vorranno far parte della Banda Musicale come Alunni, od in seguito come Bandisti saranno scelti dal Corpo a maggioranza di voti, previa per altro la espressa approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, e Governativa, non che della Illustrissima Magistratura Comunale. Ammessi in simil guisa sono tenuti ed obbligati dichiarare in iscritto che saranno ad osservare nella sua pienezza il presente Regolamento.
7. La durata dell'alunnato è di un Anno. Verificato il profitto richiesto, al principiare del secondo semestre, l'Alunno percepisce la metà del soldo da fissarsi a giudizio del Direttore. Supplendo ad un Suonatore bandista nel primo semestre gli Alunni percepiranno la metà del soldo che sarebbe dovuto al supplito; e se ciò avviene negli ultimi sei mesi, il soldo intero.
8. Il profitto straordinario, la diligenza, e la subordinazione abbreviano l'Alunnato. Per ragioni opposte è protratto a giudizio, e volontà del Direttore.
9. Gli alunni debbono religiosamente adempiere gli obblighi che corrono ai suonatori bandisti, oltre altri speciali che saranno inferiormente dichiarati.
10. Il bandista che per qualsivoglia cagione intenda abbandonare il Corpo dovrà denunciarlo per iscritto un mese prima al Direttore, o Capo Banda sotto pena di perdere I' emolumento trimestrale. Che se ad eludere questa disposizione, abbandonerà il Corpo dopo aver percetto la sua quota nel riparto trimestrale, oltre d'essere perpetuamente interdetto a formar parte della Banda Musicale, se l'abbandono fraudolento sia per recar danno a tutto il Corpo, l'Illustrissima Magistratura Comunale dietro rapporto del Direttore sarà in facoltà di prendere contro di lui núsure di rigore, non escluso il carcere.


TITOLO III.
Esercizi periodici, e discipline relative

11. Le prove sono ordinarie, e straordinarie. Le ordinarie avranno luogo una volta la settimana nel luogo, giorno ed ora da destinarsi. Fissato il luogo, giorno ed ora, niun avviso deve precedere per la riunione, ed ogni bandista è obbligato d'intervenire. In caso di sospensione a ciascuno ne sarà dato avviso. Le straordinarie saranno ordinate dal Direttore, o Capo Banda ogni qual volta si credono necessarie. Queste potranno ordinarsi o al complesso dei Bandisti, o ad una parte. In ambedue i casi il suonatore anche più perito è tenuto presentarsi, perché la esecuzione in faccia al pubblico sia maggiormente esatta, e perché in quelle approfittino specialmente gli Alunni, ed i meno capaci. Tali prove ordinarie, e straordinarie sono sotto la responsabilità del Direttore.
12. Quando sarà aperto con Opera il Teatro Comunale, non hanno luogo le prove ordinarie. Una qualche speciale circostanza accorda il diritto al Direttore d'intimare le prove straordinarie.
13. Per queste saranno i bandisti avvertiti un giomo innanzi, salvi i casi d'urgenza, per i quali il Direttore potrà convocarli in un termine minore
14. Il Direttore e Capo Banda designano i posti convenienti a tutti i bandisti i quali per qualunque ragione non potranno scambiare senza un ottenuto permesso.
15. Le prove importantissime richieggono indispensabilmente che tutti i bandisti siano radunati nelle ore stabilite, perché il ritardo di qualcuno sarebbe cagione di noioso perditempo. Quindi l'ispettore resta incaricato d'informare il Direttore, e Capo Banda della mancanza di qualsiasi Individuo per verificare se il non intervento sia derivato da giusta cagione, la quale vien limitata ai soli, e peculiari casi di malattia, e di assenza preventiva all'avviso. Però se dopo il ricevuto intimo, qualcuno avrà plausibile motivo di assentarsi, sei ore prima di convocarsi dovrà renderne inteso il Direttore, o Capo Banda, dai quali riporterà il permesso in iscritto. La mancanza illegittima resta punita colla maggior multa prescritta inferiormente.
16. Alle prove, e molto meno alle funzioni è vietato ad ogni Suonatore far gesto che possa eccitare i Compagni al riso o pronunciare parole da rendere ridicolo altrui. t riprovato l'abuso del vino come quello che serve di vergogna, e danno al Corpo intero. Tali mancanze sono punite nelle prove colla multa di bajocchi cinque, nelle funzioni colla perdita dell'emolumento, e colla espulsione nei recidivi. Se tali mancanze poi si commetteranno dai bandisti nelle Funzioni Sacre sono punite colla immediata espulsione dal Corpo.
17. Si accorda mezz'ora di tolleranza per qualunque intervento, scorsa la quale, e fatto l'appello corre la multa.
18. Il bandista che giunge fatto l'appello è multato di bajocchi tre, dopo la prima suonata di bajocchi cinque, dopo tre suonate di bajocchi otto, se manca al tutto di hajocchi quindici.
19. Niuno può assentarsi dopo essere intervenuto alla prova, ne può rifiutarsi di suonare i pezzi da provarsi, a meno che non ne ottenga il permesso. Senza questo la multa è di bajocchi dieci.
20. Viene parimenti multato di bajocchi dieci il bandista che si reca alla prova senza strumento, e tutto ciò che gli è necessario
21. Dato dal Direttore il segno d'incominciamento della prova, ogni Suonatore deve collocarsi al suo posto senza indugio, e stare ai cenni del medesimo.
22. E prescritto nelle prove, e nelle funzioni un perfetto silenzio, ed è vietato fiutare, e preludiare interottamente sul proprio strumento al tempo dell'accordo. Contraffagendo a questo la multa è di bajocchi uno nelle prove, e di Lai. due nelle funzioni.
23. E inibito ogni bandista di seco condurre alle prove persone estranee al corpo, salvo il pertnesso del Direttore.
24. Le ritenzioni hanno luogo sulla quota che si dovrebbe al multato per la più prossima funzione, ed in mancanza di essa nella ripartizione della massa trimestrale. Tali ritenzioni vengano ripartite a favore dei più diligenti secondo le annotazioni dell'Ispettore.


TITOLO IV.
Contravvenzioni alle Funzioni, e loro emenda

25. Il bandista, che giunge alle funzioni fatta la prima suonata perde un terzo de! provento, dopo due una metà dei medesimi, più oltre l'intero.
26. Chiunque senza legittimo impedimento da giustificarsi come superiormente è prescritto, manca alle funzioni straordinarie Comunali, ai funerali di qualche bandista, alla Festività di santa Cecilia, ed in altre funzioni nelle quali tutti d'accordo intervengono senza la percezione di emolumento sarà multato di hai. quaranta. Così pure il bandista che ricusa di far parte ad una funzione secondo il modo da spiegarsi, oltre la perdita dell'emolumento a lui dovuto, viene multato eziandio di bajocchi venti.
27. E espulso dal Corpo il bandista, che per tre volte in un trimestre ricusa senza giustificazione d'intervenire alle funzioni.
28. Se una malattia vieta al bandista condursi alle funzioni, egli non perde l'emolumento', che gli si compete. Quando ciò avvenga o per impegni straordinario assunti, o risguardanti la professione di Suonatore, o per qualsiasi altro affare, l'emolumento della funzione è perduto e non ha luogo la multa.
29. Senza il permesso del Direttore i bandisti non possono accordarsi fra loro per suonare separatamente in funzioni, come non possono formar corpo e concerti con suonatori estranei. Contravenendo a questo Articolo, la pena è la espulsione.
30. L'ordine, e la durata dell'Unione comandano subordinazione ai Capi eletti. Chi manca a ciò sarà multato di bajocchi venti per la prima volta, colla espulsione chi è recidivo.
31. Gli Alunni che mancano alle prove, e funzioni senza allegare, e giustificare legittima cagione, sono multati al doppio dei bandisti, e non volendo, o potendo soddisfarla, si prolunga l'alunnato di un mese.
32. L'Avvisatore non avvertendo i bandisti, e gli Alunni per le prove, e funzioni secondo le date istruzioni, resta multato per quanto pagarebbe il bandista mancante per colpa.


TITOLO V.
Proventi, Distribuzione, Spese ecc.

33. Gli emolumenti che si percepiscono dalla Banda per funzioni, ed altro si versano nella Cassa Comune.
34. La distribuzione dei proventi si eseguisce di tre mesi in tre mesi, ed è ragguagliata in ragione dello Scudo. Il Direttore proporziona il soldo alle qualità dello strumento, ed all'abilità del Suonatore coll'approvazione del Consiglio Amministrativo.
35. Le spese fatte colla Cassa Comune debbono manifestarsi ai bandisti nel tempo della trimestrale distribuzione.
36. Il Cassiere non può fare pagamenti senza mandato firmato dal Direttore, ed è espressamente inabilitato di dare acconti ai bandisti.
37. In varii modi possono stabilirsi i Contratti per comodità dei Rev. Sigg. Parrochi, o Priori delle Feste. Questi contratti si ponno fare o per Banda intera, o per metà di essa, o per un terzo.
38. La divisione del Corpo in metà, terzo ecc. si fa dal Direttore e Capo Banda. Ciascuno deve uniforirnarsi a tale ripartizioni, e destinazioni, ed il Contravventore sarà sospeso, e non percepirà alcun emolumento.
39. Allorchè una parte dei bandisti sia impiegata al Teatro, od altrove, i bandisti liberi li suppliranno anche più volte di seguito con diritto di percepire I' emolumento dei suppliti.
40. Dovendosi il Corpo Bandistico assestare dalla Città, deve riportare il preventivo perirnesso dall'Autorità Governativa a cura del Direttore'o Capo Banda.
41. Per tutto ciò che non è stato contemplato, disposto, e provveduto col presente Regolamento, nella evenienza di casi imprevisti, il Consiglio di Amnúnistrazione coll'assistenza dell'111.mo. sig. Presidente addotterà quelle provvidenze, e misure, che saranno richieste dalle circostanze.
42. Il presente Regolamento, appena verrà approvato dalla Sacra Congregazione degli Studi, sarà conservato nell'Archivio della stessa Banda a cura dell'Ispettore, come sarà trasmessa copia autentica tanto a Monsignor Vescovo, quanto all'Eminentissimo Legato di Forlì.
43. Tutti i componenti la Banda suddetta si uniformeranno agli ordini, ed alle prescrizioni delle Superiorità colla debita prontezza, e subordinazione, salvo il ricorso alla S. Congregazione degli Studi.


TITOLO VI.
CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

  N 1 Turci Angelo Direttore, 2. Teodorani Giovanni Capo Banda, 3. Biondini Giovanni Ispettore, 4. Dominci Quirico Vice-Direttore, 5. Pizzi Giuseppe Vice-Capo ed Economo, 6. Teodorani Paolo Cassiere
BANDISTI
7. Amaducci Antonio19. Magnani Pompeo
8. Bagnoli Federico20. Manfredi Terenzio
9. Belletti Gerinano21. Masacci Giuseppe
10. Biondini Federico22. Masacci Domenico
11. Borgonzoli Giovanni23. Portavì Cesare
12. Branzanti Giuseppe24. Pio Alessandro
13. Ceccarelli Erminio25. Toschi Vincenzo
14. Ceschetti Davide26. Turci Bomualdo
15. Collinelli Giuseppe27. Zangheri Cesare
16. Evangelisti Agostino28. Zattini Giovanni
17. Fiumana Agostino(Avvisatore)
18. Gatti Nazzareno29. Vitali Battista





Si ringrazia la Prof.sa Raffaella Benini e la Filarmonica di Trento per la gentile concessione del documento.

 

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